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Sovraindebitamento 2023: modifica alla Legge 3 2012

Con l’articolo 5 del D.L. 23/2020, emanato l’8 aprile 2020 in piena emergenza sanitaria da Covid-19, il Governo ha posticipato al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore quella parte del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che avrebbe avuto decorrenza dal 15 agosto 2020. Il perdurare della crisi causata dalla epidemia da Coronavirus e l’aggravarsi della posizione che ha colpito moltissime famiglie italiane, hanno convinto il governo ad anticipare, con modifiche dirette alla L. 3 del 2012, alcuni contenuti propri del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza in materia di Sovraindebitamento.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 176/2020, sono così diventate effettive alcune modifiche che hanno semplificato il percorso delle procedure di esdebitazione. In anticipo di alcuni mesi rispetto alla parte residua del Codice della crisi, sono state adottate importanti novità in materia di sovraindebitamento. Con le modifiche apportate alla normativa si inseriscono, così, nella legge n. 3/2012 cambiamenti destinati a favorire l’adozione delle soluzioni più adeguate a superare le criticità derivanti dalle esposizioni debitorie dei soggetti più deboli.

NOVITÀ PRINCIPALI

  • Esclusione , dal comma 1 dell’art. 7 della l. n. 3/2012 del seguente periodo:

“In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.” Da ciò deriva che IVA e ritenute potranno essere stralciate nelle procedure di ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, come ogni altro debito verso l’erario.

  • In materia di esclusione dalla possibilità di accedere alla norma, le modiche apportate alla stessa prevedono:
  • l’esclusione dell’accesso al PIANO DEL CONSUMATORE, del debitore che abbia determinato la situazione di SOVRAINDEBITAMENTO con colpa GRAVE, malafede o frode; non sussiste più, quindi, la valutazione della MERITEVOLEZZA del debitore.
  • L’esclusione dell’accesso alla procedura di ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, a quei debitori che abbiano “commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”
  • All’art. 7 è stato aggiunto il comma 2 ter che recita:

“L’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”, non occorre più, quindi, avviare singole procedure anche per i soci.

  • Viene aggiunto l’art. 7-bis che prevede le PROCEDURE FAMILIARI, anticipando, di fatto, il Codice della Crisi in materia di Sovraindebitamento. Grazie a questo nuovo articolo i membri indebitati di un nucleo familiare potranno arrivare all’esdebitazione mediante un’unica procedura.
  • All’art. 8 vengono aggiunti, anche in questo caso anticipando il contenuto del Codice della Crisi:
  • comma 1-bis che specifica che “la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto, o della pensione….”
  • Comma 1-ter per il quale “la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni, o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data”. La norma consente, quindi, che si possa prevedere di SALVARE LA PROPRIA ABITAZIONE, sempre se il mutuo è in pagamento regolare, con autorizzazione del Giudice se non lo è.
  • Per quanto riguarda gli ACCORDI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI al comma 3-quater dell’art 12 il legislatore stabilisce un principio importante: ovverosia IMPONE al Tribunale di omologare la procedura di Accordo anche in mancanza di adesione allo stesso dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia Entrate ecc.), quando la proposta di accordo è conveniente rispetto a quanto la procedura incasserebbe nel caso di liquidazione del patrimonio.
  • Il legislatore ha poi definito che sia per quanto riguarda il PIANO DEL CONSUMATORE, che l’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, in riguardo al CREDITORE che ha COLPEVOLMENTE determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis del Testo Unico Bancario (TUB), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Il Parlamento ha quindi sottolineato la CORRESPONSABILITÀ di molte istituzioni finanziarie nella determinazione di situazioni di crisi del debito.
  • All’art. 14-quaterdecies il legislatore introduce la figura del DEBITORE INCAPIENTE, prevista già dal Codice della Crisi, cioè di quel debitore MERITEVOLE che non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. Questa tipologia di debitore potrà accedere all’esdebitazione una sola volta nella vita, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità che permettano un soddisfacimento dei creditori di almeno il 10%.

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